02-04-2020

Reato di omicidio stradale - Articolo 589 codice penale

REATO DI OMICIDIO STRADALE | Articolo 589 codice penale

Legge omicidio stradale

Dal 23 marzo 2016 è stata introdotta la nuova fattispecie di Omicidio Stradale, regolato dall’art 589 Bis del Codice Penale, che prevede quali siano le ipotesi di reato e le diverse modulazioni gravità, con le relative pene.

Omicidio colposo incidente stradale

Prima di tale legge l’omicidio stradale ricadeva nell’omicidio colposo, mentre dall’entrata in vigore di tale legge, chi cagiona per colpa la morte di un’altra persona con violazione delle norme sulla disciplina stradale, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Tale pena è infatti la stessa dell’omicidio colposo, ma la legge del 2016 introduce diverse aggravanti per particolari violazioni del Codice della Strada, punibili con la reclusione da 8 a 12 anni, per chi cagiona la morte di qualcuno in questi casi:

- Chi guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti. Se l’ebbrezza alcolica è però compresa fra 0,8 e 1,5 g/l la pena è da 5 a 10 anni

- Chi guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di stupefacenti. Se l’ebbrezza alcolica è però compresa fra 0,8 e 1,5 g/l la pena è da 5 a 10 anni

- Chi supera il limite in un centro urbano del doppio di quello consentito (comunque non inferiore a 70 km/h) o su strade extraurbane a una velocità superiore di 50 km/h di quella consentita

- Chi attraversa un incrocio col rosso, o circola contromano

- Chi inverte il senso di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua

Nel caso tali infrazioni provochino la morte di più di una persona, o morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena per la violazione più grave commessa, aumentata fino al triplo ma che in ogni caso non può superare i 18 anni.

Sospensione e revoca della patente

Il prefetto, mentre il giudizio è in corso, può disporre la sospensione provvisoria della patente per un massimo di 5 anni, prorogabile a 10 anni. In ipotesi di condanna, anche a seguito di patteggiamento, è prevista la revoca automatica della patente.articolo 589 codice penale