14-09-2021

POLIZZA INFORTUNI e DIVIETO DI CUMULO

POLIZZA INFORTUNI e DIVIETO DI CUMULO

Le polizze infortuni vengono stipulate per tutelarsi dal punto di vista economico a seguito di un fatto, “l’infortunio”, definito come una causa esterna fortuita e violenta che produca lesioni fisiche, che abbiano come conseguenza la morte oppure una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Come si è visto l’infortunio deve essere:

Fortuito: deve avere carattere accidentale ma comprende anche imprudenza o negligenza

Violento: una azione improvvisa che si realizza con una certa forza in breve tempo

Esterno: sono escluse le malattie

La polizza prevede quindi che nei casi di morte, invalidità permanente e/o Inabilità temporanea l’assicurazione riconosca una somma di denaro.

In caso di morte l’assicurazione liquiderà il capitale assicurato agli eredi o al beneficiario indicato; in caso di invalidità permanente una somma proporzionale alla invalidità riportata, stabilita da visita medico legale; in caso di inabilità temporanea una somma giornaliera per ogni giorno di inabilità.

La polizza può essere completa, ovvero sempre operativa, professionale (operativa solo sul lavoro) o extraprofessionale. Spesso in queste polizze vi sono delle esclusioni che vanno lette attentamente per non avere sgradite sorprese, e spesso viene chiesto all’assicurato di compilare un questionario anamnestico per valutare i rischi di infortunio. Inoltre possono presentare delle franchigie che non coprono infortuni di bassa entità.

LA DIFFERENZA FRA INDENNIZZO E RISARCIMENTO:

INDENNIZZO: ha origine contrattuale, ed è stabilito a priori dalla polizza. Il Diritto all’indennizzo si applica verso l’assicuratore per responsabilità contrattuale (art. 1218 C.C.).

RISARCIMENTO: il danno è provocato da un terzo, il risarcimento è il ristoro di tutti i danni subiti. Il diritto al risarcimento si applica verso il responsabile civile per responsabilità extracontrattuale (art. 2043 C.C.).

IL DIVIETO DI CUMULO FRA INDENNIZZO E RISARCIMENTO

Chi subisce un danno provocato da un terzo ha il diritto a richiedere al responsabile (o al suo assicuratore) il risarcimento per i danni subiti e, fino a qualche anno fa, se il danneggiato aveva anche stipulato una polizza con il suo assicuratore aveva diritto di “cumulare” il risarcimento ottenuto per la responsabilità civile del danneggiante, all’indennizzo che gli spettava dalla polizza.

Per molto tempo si è infatti ritenuto che la polizza infortuni appartenesse al “ramo vita” e che non fosse quindi soggetta al cosiddetto “principio indennitario” secondo il quale l’assicurazione deve reintegrare il patrimonio dell’assicurato senza però andare oltre al danno subito, principio che non si applica alle polizze vita.

Con la sentenza di Cass. S.U. 12565 del 22/5/2018 (sul caso Ustica) la Suprema Corte ha però stabilito il divieto di cumulo fra indennizzo e risarcimento in quanto i due diritti, pur di natura diversa, assolvono alla medesima funzione, ovvero quella di ristorare il danno subito.

Non è più possibile quindi richiedere un risarcimento al responsabile civile se si è già ottenuto un indennizzo che ristora il danno subito e viceversa, per evitare che il danneggiato, dopo il risarcimento, si trovi in una situazione patrimoniale più favorevole rispetto a prima.

Dott. Giovanni Cerutti