02-04-2020

Risarcimento in forma specifica - Articolo 2054

Risarcimento in forma specifica

COSA DICE LA LEGGE?

E’ noto che secondo l’articolo 2054 del Codice Civile chiunque cagioni a un terzo un danno ingiusto è tenuto a risarcire il danno causato. Ma come può avvenire questo risarcimento e con quali modalità?

L’articolo 2058 del Codice Civile prevede due modalità distinte con le quali il danneggiato può chiedere risarcimento ovvero in forma specifica o per equivalente.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA:

Tale forma di risarcimento prevede il ripristino della situazione di fatto anteriore al danneggiamento (ad esempio la riparazione dell’auto danneggiata).

RISARICIMENTO PER EQUIVALENTE:

Il danneggiante paga al danneggiato una somma di denaro corrispondente al valore della diminuzione del patrimonio patito a causa del danno causato e/o al valore del mancato guadagno emergente a causa del danno (es: una somma di denaro pari al valore di una vettura andata distrutta).

Tuttavia se la reintegrazione del bene in forma specifica risulta essere eccessivamente onerosa per il debitore, il giudice può disporre che la riparazione avvenga solo per equivalente.

Questo è per esempio il caso della riparazione di una vettura che risulti molto più costosa del valore del veicolo stesso: il tal caso il sacrificio economico del debitore non può superare il valore del bene danneggiato.

 E’ per questo che quando una assicurazione è chiamata a pagare per un danno ad un veicolo che supera il valore del veicolo stesso, essa è tenuta a risarcire il valore del veicolo allo stato in cui si trovava prima dell’incidente. Si tratta del caso della cosiddetta “riparazione antieconomica” che è spesso oggetto di contestazione da parte degli assicurati danneggiati ma che è prevista dal Codice Civile e che pertanto rientra nella possibilità con cui una Compagnia può risarcire.